Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of defense rights and sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction. The appellant argued for violation of defense rights due to a substitute lawyer's oral delegation and contested sentencing and continuative crime issues. The court rejected these claims as manifestly unfounded, citing the official minutes showing valid oral delegation and the lower court's logical reasoning on evidence and sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 60 c.p.p.: The court must reject appeals claiming procedural violations or sentencing errors if the official records confirm valid procedural acts and the lower court's reasoning remains logically sound and free of contradictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REICHAST SEBASTIANO nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 24/05/1985 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23658/23 Reichast OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla pretesa violazione del diritto di difesa - essendosi l'udienza dell'8 febbraio 2023 svolta in presenza, con sostituzione del difensore "da altro presente nei corridoi del palazzo", pur non costando istanza di trattazione orale - è manifestamente infondato dal momento che dal verbale di udienza di evince invece che il difensore, Avv.
Valer, era sostituito giusta delega orale, dall'Avv. Daldoss che ha concluso svolgendo ulteriori richieste rispetto a quelle enunciate nella memoria, cui per il reso si riportava; Ritenuto che la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato prospettano una rivalutazione ed una lettura alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza ben sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice;
Ritenuto, quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la negata sostituzione, quanto al reato contravvenzionale, della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, nonostante espressa richiesta, nonché la medesima negata sostituzione in relazione all'art. 337 cod. pen., secondo quanto previsto dalla riforma di cui al d.lgs. 150/22, che essi sono parimenti manifestamente infondati perché la motivazione è congrua e priva di fratture logiche (v. pag. 15, là dove si fa riferimento alla prognosi e alle valutazioni negative espresse in più punti della sentenza);
Ritenuto infine che il quinto motivo di ricorso relativo al negato riconoscimento del vincolo continuativo fra i due reati addebitati è riproduttivo di profili di censura vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da fratture logiche, ove si sottolinea l'impossibilità di ravvisare l'esistenza di un disegno criminoso unitario, non essendo sufficiente la mera contiguità spazio-temporale;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così