Cassation court dismisses appeal against confiscation order, ruling it was properly motivated and not excessive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the confiscation of funds found in his possession and the severity of the sanction. The court found the lower court's reasoning sufficient regarding the illicit origin of the money and the proportionality of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: Confiscation orders are admissible if the lower court provides specific and adequate motivation regarding the illicit origin of assets and the proportionality of the sanction.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCOLI MARIO nato a BARI il 09/01/1998 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23632/23 Biancoli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto dall'imputato sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, è manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla derivazione della somma dall'attività illecita oggetto dell'accertamento nonché sulla mancata dimostrazione di lecita provenienza; che quindi i giudici del merito hanno rispettato l'obbligo di motivazione sulle ragioni per cui non sono state ritenute attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, nonché sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica;
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che lo stesso è manifestamente infondato perché la motivazione è congrua e priva di fratture logiche, con particolare riguardo allo scostamento dal minimo edittale (v. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deci