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Ordinanza — n. 46617/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in the appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46617/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds regarding legal violation and motivation defects were not previously raised as specific appeal reasons. The appellant's act focused solely on the sanctioning treatment, while the substantive complaints about the crime's attribution and sentencing were deemed aspecific and lacking a precise comparison with the lower court's evaluation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must contain specific grounds for legal violation and motivation defects; failure to deduce these grounds prior to the appeal act renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement appeal act defects legal violation omission motivation defect failure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE ALESSIO nato a CERIGNOLA il 10/07/1999 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23625/22 CLEMENTE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in merito alla responsabilità per il reato contestato, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sul trattamento sanzionatorio; che sotto il profilo della dosimetria della pena - aspetto che viene comunque trattato nel ricorso - le doglianze sono aspecifiche in quanto non si confrontano con la puntuale e esaustiva valutazione effettuata dalla Corte territoriale (v. pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis