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Ordinanza — n. 46616/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded complaints and improper scope of review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46616/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for drug trafficking, arguing regarding evidence evaluation and the classification of the offense as 'minor'. The court rejected these claims, noting they were linearly argued and already adequately examined by the territorial court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be admissible; complaints regarding the evaluation of evidence or the characterization of the offense are inadmissible if they merely repeat arguments already examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking offense evidence evaluation minor offense classification manifestly unfounded reati qualificati contro gli stupefacenti restrizioni quantitative motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCO LUIGIANDREA nato a PALERMO il 31/12/1999 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23624/23 DE MARCO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'ad. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 10 ottobre 2023; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso per cassazione (attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in merito alla responsabilità per il reato contestato e alla relativa valutazione delle prove) sono manifestamente infondate, in quanto vedenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto che il secondo motivo (ribadito con la citata memoria) è relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice e che detta censura non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 5-8, ove si dà conto delle modalità dell'azione e del numero di dosi ricavabili, pari a 479, che impediscono di riconoscere la fattispecie "lieve");

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de