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Ordinanza — n. 46615/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and prior appellate examination of substantive issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46615/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize 'group consumption' and personal use of drugs, arguing violations of law and reasoning defects. The court rejected these claims because they were formulated generically and had already been thoroughly examined and dismissed by the appellate court with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis, comma 1, lett. a) and Art. 366-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic or if the issues raised were already adequately examined and rejected by the appellate court with correct legal arguments and logical motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal prior appellate examination drug possession personal use group consumption doctrine dipendenza da sostanze gruppo nell'esecuzione in via di pignoramento esenzione per categorie

Disposizioni normative citate

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Art. 366-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOER CHRISTIAN nato a UDINE il 26/07/1998 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; à N. 23614/23 BOER OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone, quanto al capo 2) - cessione a De Vita - la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del c.d. "consumo di gruppo", e che dette doglianze, oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 4-5);

Ritenuto altresì, quanto alle doglianze relative al capo 1), con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale che detto motivo non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente preso in esame e respinto dai giudici di appello con motivazione logica e consequenziale (cfr. pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de