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Ordinanza — n. 46614/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for drug trafficking due to generic legal arguments and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46614/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Parisi and Di Lanno inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for a different legal qualification of the drug trafficking offense and a substitution of the custodial sentence, but the court found their arguments generic and already fully examined by the lower court. The decision rests on the principle that the Supreme Court cannot re-evaluate facts or legal points already correctly resolved without new evidence or specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 384, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds are merely repetitive of those already decided by the lower court or if they lack specific legal grounds, as the Supreme Court cannot re-examine facts or legal qualifications already properly resolved.

Parole chiave

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inadmissible appeals drug trafficking conviction repetitive arguments legal qualification substitution of sentence Court of Cassazione procedural exhaustion commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
23593/23 PARISI + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 58, comma 1, c.p.
Ritenuto che il secondo motivo dedotto nell'interesse di Parisi, relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 58 I.
Art. 378 c.p.
Art. 384 c.p.
con conseguente assoluzione ex art. 384 cod.
Art. 367, comma 1, c.p.p.
art. 378 cod. pen
art. 384 cod. pen
con conseguente assoluzione ex art. 384 cod. pen.) sono meramente riproduttive di quelle svolte nell'atto di appello, cui la Corte ha fornito ampia risposta trattando della qualificazione giuridica del fatto (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PARISI MICHELE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 27/10/1992 DI LANNO ROSA nato a MARANO DI NAPOLI il 26/07/1960 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23593/23 PARISI + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per entrambi gli imputati); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nel comune motivo dedotto nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 1, ove si rappresenta la disponibilità di 506 dosi medie di sostanza stupefacente);

Ritenuto che il secondo motivo dedotto nell'interesse di Parisi, relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 58 I. 689/1981 è altresì manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale argomentato, senza discrasie logiche, in merito al negativo giudizio prognostico rispetto alla idoneità delle prescrizioni a scongiurare il pericolo di recidiva; Ritenuto, infine, che le doglianze della imputata Di Lanno in merito all'affermazione della responsabilità concorsuale della stessa (e quindi alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 378 cod. pen. con conseguente assoluzione ex art. 384 cod. pen.) sono meramente riproduttive di quelle svolte nell'atto di appello, cui la Corte ha fornito ampia risposta trattando della qualificazione giuridica del fatto (v. pag. 4);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così