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Ordinanza — n. 46613/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against confiscation order, ruling specific motivation for illicit funds is legally required.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46613/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Kouachaoui Azed Dine inadmissible regarding the confiscation of funds found in his possession. The appellant argued against the measure, but the court found the lower court's reasoning sufficiently detailed, addressing both the illicit origin of the money and the lack of proportionality between assets and income. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306; Art. 240-bis cod. pen.: The judge imposing mandatory confiscation must specifically justify why illicit origin justifications are unattainable and demonstrate the disproportion between asset values and the defendant's income or economic activity.

Parole chiave

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confiscation of assets illicit origin justification proportionality test patteggiamento procedure mandatory confiscation inadmissible appeal procedural costs patrimonio sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
23532/23 Kouachaoui OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (patteggiamento per il reato di cui all' art. 73, commi 4 e 5, d.P.R.
Art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.)
309); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l.
art. 240-bis cod. pen
356 (oggi art. 240-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOUCHAOUI AZED DINE ( CUI 02P8G71 ) nato il 15/11/1988 avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23532/23 Kouachaoui OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (patteggiamento per il reato di cui all' art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358);

Ritenuto che il ricorso proposto da Kouchaoui sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, è manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall'attività illecita oggetto dell'accertamento nonché sulla mancata dimostrazione di lecita provenienza; che le censure sono altresì aspecifiche in quanto l'applicazione della pena e la conseguente confisca ha avuto riguardo anche al reato di cui al comma 4, oltre che del comma 5, su cui il ricorrente ha omesso qualsivoglia rilievo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d