Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Vincenzo Palumbo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Palumbo challenged a second-instance conviction for the crime of false testimony, arguing deficiencies in subjective elements and procedural issues regarding evidence renewal. The court rejected these claims as they were either already addressed by the lower court or lacked the specificity required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and not merely repetitive of arguments already rejected by the lower court with logically sound reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO VINCENZO nato a GRUMO APPULA il 12/06/1973 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23304/23 PALUMBO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen. sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche.
Considerato in particolare che il primo motivo di ricorso, relativo alla carenza dell'elemento soggettivo è stato correttamente e adeguatamente motivato dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata); che le censure contenute nel secondo motivo e incentrate sulla denegata rinnovazione istruttoria, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza; che il terzo motivo, attinente alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto ripropone le medesime censure avanzate in appello, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i