Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for mental defect and excessive punishment claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for crimes under Articles 337 and 610 of the Penal Code, arguing a lack of psychological elements for partial mental defect and excessive sentencing. The court rejected these arguments, noting that the first claim was already properly addressed by the appellate court and the remaining claims were merely repetitions of rejected arguments from the appeal stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 610 cod. pen.; Art. 89 cod. pen.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected by the appellate court or lack logical coherence in their legal reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMONDIALE DAVID nato il 17/03/1993 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23292/2023 OMONDIALE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 610 cod. pen. riuniti dal vincolo della continuazione, sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche.
Considerato in particolare che il primo motivo di ricorso, relativo al difetto dell'elemento psicologico in relazione alla sussistenza del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. è stato preso in esame e respinto con adeguata motivazione dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 13-14 della sentenza impugnata); che il secondo motivo prospetta una diversa lettura dei dati processuali e una valutazione problematica circa l'attendibilità delle fonti di prova non emergenti dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 13 sent. impugnata); che il terzo motivo, attinente alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e alla complessiva eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto ripropone le medesime censure avanzate in appello, a fronte di una motivazione lineare ed esente da fratture illogiche (si veda pag. 17 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis