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Ordinanza — n. 46608/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46608/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46608/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO MAURIZIO nato a CERIGNOLA il 17/09/1989 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23265/23 Catalano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché oltre che generico è anche manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente con specifico riguardo all'insussistenza dell'esimente dello stato di necessità (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 385 c.p; Ordinanza — n. 46608/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 23265/23 Catalano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché oltre che generico è anche manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente con specifico riguardo all'insussistenza dell'esimente dello stato di necessità (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan motivi soggettivi successivi alla fuga espatrio illegale insufficiente abbandono di persone motivo rilevante d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
23265/23 Catalano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art.
art. 385 c.p
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO MAURIZIO nato a CERIGNOLA il 17/09/1989 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23265/23 Catalano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché oltre che generico è anche manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente con specifico riguardo all'insussistenza dell'esimente dello stato di necessità (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/1