Ordinanza — n. 46607/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORRU' SIMONE nato a CAGLIARI il 03/02/1984 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Orrù avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente l'insussistenza dell'elemento soggettivo, trattandosi di questione adeguatamente vagliata dai giudici di merito che, con motivazione immune da censure, hanno chiarito come la riconosciuta seminfermità non è di per sé idonea ad escludere il dolo del reato di cui all'art. 341-bis cod.pen. ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod.pen; Ordinanza — n. 46607/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis cod.pen. ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORRU' SIMONE nato a CAGLIARI il 03/02/1984 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Orrù avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente l'insussistenza dell'elemento soggettivo, trattandosi di questione adeguatamente vagliata dai giudici di merito che, con motivazione immune da censure, hanno chiarito come la riconosciuta seminfermità non è di per sé idonea ad escludere il dolo del reato di cui all'art. 341-bis cod.pen. ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Pr ente