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Ordinanza — n. 46605/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded arguments regarding charge classification and security measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46605/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that personal injuries should be reclassified as assaults and that the security measure applied was incorrect. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court properly verified the existence of injuries and assessed the defendant's dangerousness based on the modus operandi of the crimes.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 646 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the grounds for reclassifying charges or applying security measures are manifestly unfounded, as the lower court has already verified the essential elements of the crime and the defendant's dangerousness.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded arguments personal injuries classification security measures verification dangerousness assessment court costs and fine lower court review prognosi di pericolosità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 646 cod. proc. pen.
art. 337 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA VOTRICO ALESSIO nato a CATANIA il 14/09/1988 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Lo Votrico avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo di ricorso, volto a derubricare le lesioni personali in percosse con conseguente assorbimento nel reato di cui all'art. 337 cod.pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello accertato l'esistenza di lesioni, non rappresentando una ragione ostativa il fatto che nella certificazione medica non sia indicata la prognosi in ordine ai tempi della guarigione; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente l'applicazione della misura di sicurezza, dovendosi ritenere che la Corte di appello - sia pur con motivazione sintetica - ha compiuto la necessaria verifica in ordine alla pericolosità dell'imputato, desunta dalle modalità di commissione dei reati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Pr