Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for resisting police, upholding lower court's factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gaetano Scancariello inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction for resisting a police officer and the sentencing, arguing against the existence of the crime and the severity of the penalty. The court rejected these claims, stating that the lower court's well-motivated assessment of the facts and the lack of mitigating circumstances were immune from review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals manifestly unfounded regarding the existence of a crime and the assessment of particular leniency are inadmissible when the lower court has provided a reasoned evaluation immune from defects.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANCARIELLO GAETANO nato a NAPOLI il 25/08/1968 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Scancariello avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo, concernente la sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod.pen., è manifestamente infondato, risolvendosi nella riproposizione di questioni (compimento dell'atto d'ufficio, sussistenza di una condotta di opposizione) sulle quali i giudici di merito hanno reso una conforme valutazione, adeguatamente motivata ed immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, essendosi ritenuto che le frasi pronunciate, accompagnate dalla opposizione fisica a quanto richiesto dall'agente, integrano il reato contestato; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, avendo i giudici di merito correttamente escluso la minima offensività della condotta, nonché l'occasionalità della stessa (si veda p.3); ritenuto che le doglianze relative alla quantificazione della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non si confrontano con l'esaustiva e logica, per quanto sintetica, motivazione resa sul punto in fase di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La P esi