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Ordinanza — n. 46602/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46602/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46602/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLINARI EVIO nato a PONTE DELL'OLIO il 14/01/1985 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Evio Gallinari avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, nonché la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale; ritenuto che i motivi sono generici, in quanto non si confrontano con la complessiva motivazione resa dalla Corte di appello, lì dove ha evidenziato plurimi elementi idonei ad attribuire al fatto una apprezzabile gravità, nonché a riconoscerne la valenza dimostrativa di una maggiore pericolosità derivante dalla riconosciuta recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46602/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLINARI EVIO nato a PONTE DELL'OLIO il 14/01/1985 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Evio Gallinari avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, nonché la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale; ritenuto che i motivi sono generici, in quanto non si confrontano con la complessiva motivazione resa dalla Corte di appello, lì dove ha evidenziato plurimi elementi idonei ad attribuire al fatto una apprezzabile gravità, nonché a riconoscerne la valenza dimostrativa di una maggiore pericolosità derivante dalla riconosciuta recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale cognizione del ricorso per cassazione pericolo di reiterazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLINARI EVIO nato a PONTE DELL'OLIO il 14/01/1985 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Evio Gallinari avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, nonché la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale; ritenuto che i motivi sono generici, in quanto non si confrontano con la complessiva motivazione resa dalla Corte di appello, lì dove ha evidenziato plurimi elementi idonei ad attribuire al fatto una apprezzabile gravità, nonché a riconoscerne la valenza dimostrativa di una maggiore pericolosità derivante dalla riconosciuta recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La PreiEte