Cassation court dismisses appeal on drug trafficking grounds, upholding lower court's finding of non-marginal gravity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Iwerlobor Onochie inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had already explicitly reasoned that the drug trafficking conduct was not of marginal gravity due to the availability of various substances, early morning presence at a known trafficking location, and multiple sales. Consequently, the Court found the first ground of appeal regarding the exclusion of particular leniency to be manifestly unfounded and rejected it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the Court of Appeal has already provided explicit and congruent reasoning establishing the non-marginal gravity of the drug trafficking conduct based on specific factual elements.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IWERLOBOR ONOCHIE ( CUI 0535AX4) nato il 01/10/1990 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Onochie Iwerlobor avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente l'esclusione della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello espressamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni per cui la condotta di spaccio è tale da far ritenere una gravità non marginale del fatto (disponibilità di sostanze diverse, presenza fin dal primo mattino in luogo notoriamente deputato allo spaccio, pluralità delle cessioni); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere