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Ordinanza — n. 46599/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46599/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46599/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELUOFA KAMAL nato il 13/05/1996 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Eluofa Kamal avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente l'esclusione della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello espressamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni per cui l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari (protrattosi per 16 ore e, quindi, non di breve durata) è tale da far ritenere una gravità non marginale del fatto; rilevato che il secondo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio anche in relazione all'esclusione delle attenuanti generiche, è generico in quanto non si confronta con la specifica e puntuale motivazione resa dalla Corte di appello al fine di specificare la gravità del fatto (precedente specifico) e la conseguente determinazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46599/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELUOFA KAMAL nato il 13/05/1996 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Eluofa Kamal avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente l'esclusione della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello espressamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni per cui l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari (protrattosi per 16 ore e, quindi, non di breve durata) è tale da far ritenere una gravità non marginale del fatto; rilevato che il secondo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio anche in relazione all'esclusione delle attenuanti generiche, è generico in quanto non si confronta con la specifica e puntuale motivazione resa dalla Corte di appello al fine di specificare la gravità del fatto (precedente specifico) e la conseguente determinazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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assenza prolungata durata del soggiorno durata dell'espulsione giudiziaria proroga della carcerazione espulsione durata dell'infrazione ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELUOFA KAMAL nato il 13/05/1996 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Eluofa Kamal avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente l'esclusione della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello espressamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni per cui l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari (protrattosi per 16 ore e, quindi, non di breve durata) è tale da far ritenere una gravità non marginale del fatto; rilevato che il secondo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio anche in relazione all'esclusione delle attenuanti generiche, è generico in quanto non si confronta con la specifica e puntuale motivazione resa dalla Corte di appello al fine di specificare la gravità del fatto (precedente specifico) e la conseguente determinazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La