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Ordinanza — n. 46598/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46598/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46598/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE GIULIA nato a BOLOGNA il 22/01/1997 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Giulia Pepe avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che l'unico motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, è generico in quanto non si confronta con la specifica e puntuale motivazione resa dalla Corte di appello al fine di specificare la gravità del fatto e la conseguente determinazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Pres

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46598/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Pres

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena riesame dell'entità pena sanzioni penali sanzione sproporzionata individualizzazione della commisurazione penale gravità della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE GIULIA nato a BOLOGNA il 22/01/1997 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Giulia Pepe avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che l'unico motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, è generico in quanto non si confronta con la specifica e puntuale motivazione resa dalla Corte di appello al fine di specificare la gravità del fatto e la conseguente determinazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Pres