Ordinanza — n. 46597/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENDOURANCE JOSEPH nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Joseph Endurance avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che l'unico motivo di ricorso, concernente l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod.pen., è manifestamente infondato in quanto il mancato riconoscimento dell'attenuante è stata oggetto si specifica motivazione in sede di appello, senza che emergano elementi tali da far ritenere l'argomentazione manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46597/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4 cod.pen., è manifestamente infondato in quanto il mancato riconoscimento dell'attenuante è stata oggetto si specifica motivazione in sede di appello, senza che emergano elementi tali da far ritenere l'argomentazione manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENDOURANCE JOSEPH nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Joseph Endurance avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che l'unico motivo di ricorso, concernente l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod.pen., è manifestamente infondato in quanto il mancato riconoscimento dell'attenuante è stata oggetto si specifica motivazione in sede di appello, senza che emergano elementi tali da far ritenere l'argomentazione manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere e