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Ordinanza — n. 46596/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of manifestly illogical reasoning in lower court's sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46596/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Obaluiyi Endurance inadmissible and ordered the payment of court costs. The appellant challenged the first instance judgment regarding the application of Article 131-bis of the Penal Code and the sentencing under Article 80 of the relevant DPR. The court found the lower court's reasoning non-contradictory and adequately motivated, noting that the aggravating circumstance was already deemed subvalent and the final sentence was specifically justified.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 80 D.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the lower court's decision is not manifestly illogical or contradictory, even when challenging specific sentencing calculations or the application of aggravating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly illogical sentencing calculation aggravating circumstance court costs commisurazione della pena minorile sanzioni penali pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBALUIYI ENDURANCE nato il 25/10/1998 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Enokurance Obaluiyi avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il motivo concernente la mancata applicazione dell'art.131-bis cod.pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato, con argomenti non manifestamente illogici o contraddittori, le ragioni che escludono la particolare tenuità del fatto (spaccio in un parco pubblico, anche nei confronti di soggetti di giovane età); ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente il trattamento sanzionatorio, dovendosi in particolare sottolineare come l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo stata già ritenuta subvalente rispetto alle generiche in primo grado, non aveva comportato alcun aumento di pena suscettibile di eliminazione a seguito dell'esclusione della predetta aggravante, inoltre, la quantificazione finale della pena è stata oggetto si specifica motivazione in sede di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Pr 'de