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Ordinanza — n. 46589/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46589/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46589/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIOLA ANTONIO nato a TAORMINA il 01/01/1999 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Cacciola avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente motivato l'insussistenza dei presupposti per dichiarare la tenuità del fatto, evidenziando elementi idonei a far ritenere che la condotta di spaccio non fosse occasionale, tra i quali viene indicata non solo la pregressa conoscenza con gli acquirenti, ma anche di ulteriori elementi (quantitativo e somma di denaro sequestrata) dimostrativi della reiterazione della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46589/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIOLA ANTONIO nato a TAORMINA il 01/01/1999 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Cacciola avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente motivato l'insussistenza dei presupposti per dichiarare la tenuità del fatto, evidenziando elementi idonei a far ritenere che la condotta di spaccio non fosse occasionale, tra i quali viene indicata non solo la pregressa conoscenza con gli acquirenti, ma anche di ulteriori elementi (quantitativo e somma di denaro sequestrata) dimostrativi della reiterazione della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti reato di poca entità partecipazione al reato scemata imputabilità favoreggiamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIOLA ANTONIO nato a TAORMINA il 01/01/1999 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Cacciola avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente motivato l'insussistenza dei presupposti per dichiarare la tenuità del fatto, evidenziando elementi idonei a far ritenere che la condotta di spaccio non fosse occasionale, tra i quali viene indicata non solo la pregressa conoscenza con gli acquirenti, ma anche di ulteriori elementi (quantitativo e somma di denaro sequestrata) dimostrativi della reiterazione della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presi te