Italian court dismisses appeal as generic for omitting specific rebuttal to appellate court's reasoning on witness testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Marcello Lo Piano's appeal inadmissible because it failed to specifically address the appellate court's reasoning regarding the veracity of his spontaneous declarations versus a witness's reticent testimony. The court found the appeal generic as it omitted a direct confrontation with the specific arguments used to establish the truth of the statements in the criminal trial. Consequently, the appeal was rejected, and Lo Piano was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specifically confront the reasoning of the lower court regarding the veracity of spontaneous declarations versus reticent testimony.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PIANO MARCELLO nato a MESSINA il 11/10/1996 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Marcello Lo Piano avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è generico posto che omette di confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza di appello in ordine al motivo per cui le spontanee dichiarazioni dovevano ritenersi veritiere rispetto alla reticente deposizione testimoniale resa nel giudizio nel quale è stato commesso il reato di cui all'art. 372 cod.pen.; si tratta di argomentazioni specifiche e che non presentano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore L