Ordinanza — n. 46587/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLURA PAOLO nato a PALERMO il 14/08/1977 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Collura avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è generico posto che deduce la mancanza di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della pena nel minimo edittale, omettendo di confrontarsi con la sia pur sintetica motivazione specificamente resa sul punto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presj6n
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46587/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presj6n
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLURA PAOLO nato a PALERMO il 14/08/1977 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Collura avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è generico posto che deduce la mancanza di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della pena nel minimo edittale, omettendo di confrontarsi con la sia pur sintetica motivazione specificamente resa sul punto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presj6n