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Ordinanza — n. 46581/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic assertions lack specific legal grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46581/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for crimes under Articles 385 and 337 of the Penal Code, arguing against the court's findings. The court rejected these arguments as generic and merely assertive, finding no specific legal grounds to warrant a review of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: An appeal based on generic and merely assertive criticisms regarding the existence of criminal responsibility is inadmissible because it fails to provide specific legal grounds for review.

Parole chiave

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generic assertions inadmissible appeal criminal responsibility procedural costs Cassazione ordinanza allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
22712/23 CALABRESE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt.
Art. 337 cod. pen.
art. 385 cod. pen
22712/23 CALABRESE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE FABIO nato il 06/01/1979 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 22712/23 CALABRESE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 385 e 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche e meramente assertive circa la sussistenza della responsabilità in ordine ai reati contestati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/