Ordinanza — n. 46579/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO DJIBRIL nato il 13/07/1984 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Djibril Diallo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è aspecifico, limitandosi a sostenere l'inattendibilità degli agenti di polizia giudiziaria, in quanto "coinvolti nella vicenda", al contempo contestandosi genericamente la motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidere
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46579/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidere
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO DJIBRIL nato il 13/07/1984 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Djibril Diallo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è aspecifico, limitandosi a sostenere l'inattendibilità degli agenti di polizia giudiziaria, in quanto "coinvolti nella vicenda", al contempo contestandosi genericamente la motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidere