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Ordinanza — n. 46578/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; appeal fails to rebut appellate court's implausibility finding regarding drug use.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46578/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the drug was for personal use, but the court found this ground generic because it did not address the appellate court's reasoning. The appellate court had already rejected the defense as implausible and inconsistent with police testimony placing the defendant in a waiting position at a drug deal.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to confront the specific reasoning of the lower court, particularly when that reasoning relies on factual implausibility and inconsistencies with police evidence.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible criminal appeal factual implausibility police testimony inconsistency court costs and fine reato grave di stupefacenti abuso di sostanze consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IODICE CARMINE CUI 05VK2W8 nato a NAPOLI il 19/07/1978 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; a OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Iodice avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale si deduce la destinazione dello stupefacente ad uso esclusivamente personale - è generico, in quanto non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, secondo cui la versione resa dall'imputato è del tutto implausibile e, soprattutto, risulta incompatibile con quanto riferito dalla polizia giudiziaria (secondo cui l'imputato, presente in una nota piazza di spaccio in posizione "di attesa", faceva cadere per terra un involucro contenente droga nel momento in cui si avvedeva di essere stato attenzionato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente