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Ordinanza — n. 46576/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46576/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46576/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO COSTANTINO nato a PESCARA il 28/11/1976 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Costantino Di Rocco avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo - con il quale si deduce cumulativamente il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena - è del tutto generico, a fronte di una motivazione che, per quanto sintetica, e stata specificamente resa su tutti i richiamati aspetti e risulta immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, fondandosi sul dato oggettivo della gravità della condotta (cessione di stupefacenti in carcere) e dei precedenti specifici e recenti dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46576/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO COSTANTINO nato a PESCARA il 28/11/1976 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Costantino Di Rocco avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo - con il quale si deduce cumulativamente il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena - è del tutto generico, a fronte di una motivazione che, per quanto sintetica, e stata specificamente resa su tutti i richiamati aspetti e risulta immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, fondandosi sul dato oggettivo della gravità della condotta (cessione di stupefacenti in carcere) e dei precedenti specifici e recenti dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze stupefacenti attenuazione della pena sanzioni penali alleggerimento della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO COSTANTINO nato a PESCARA il 28/11/1976 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Costantino Di Rocco avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo - con il quale si deduce cumulativamente il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena - è del tutto generico, a fronte di una motivazione che, per quanto sintetica, e stata specificamente resa su tutti i richiamati aspetti e risulta immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, fondandosi sul dato oggettivo della gravità della condotta (cessione di stupefacenti in carcere) e dei precedenti specifici e recenti dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La President