Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46573/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46573/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46573/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLA ANTONIO nato a PESCARA il 31/07/1965 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Sola avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso (entrambi incentrati sulla sussistenza del dolo) sono reiterativi questioni già dedotte dinanzi alla Corte di appello, secondo cui il ricorrente avrebbe formulato ipotesi congetturali e prive di qualsivoglia elemento di supporto; rilevato che il ricorso si limita a riproporre la questione, non specificando in alcun modo quale sarebbero gli elementi di fatto che, eventualmente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato, sicchè il ricorso deve ritenersi generico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46573/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLA ANTONIO nato a PESCARA il 31/07/1965 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Sola avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso (entrambi incentrati sulla sussistenza del dolo) sono reiterativi questioni già dedotte dinanzi alla Corte di appello, secondo cui il ricorrente avrebbe formulato ipotesi congetturali e prive di qualsivoglia elemento di supporto; rilevato che il ricorso si limita a riproporre la questione, non specificando in alcun modo quale sarebbero gli elementi di fatto che, eventualmente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato, sicchè il ricorso deve ritenersi generico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
prova del dolo difetto di motivazione insufficienza di prove motivi probatori allegazione motivata incapacità di discernimento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLA ANTONIO nato a PESCARA il 31/07/1965 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Sola avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso (entrambi incentrati sulla sussistenza del dolo) sono reiterativi questioni già dedotte dinanzi alla Corte di appello, secondo cui il ricorrente avrebbe formulato ipotesi congetturali e prive di qualsivoglia elemento di supporto; rilevato che il ricorso si limita a riproporre la questione, non specificando in alcun modo quale sarebbero gli elementi di fatto che, eventualmente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato, sicchè il ricorso deve ritenersi generico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente