Ordinanza — n. 46573/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLA ANTONIO nato a PESCARA il 31/07/1965 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Sola avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso (entrambi incentrati sulla sussistenza del dolo) sono reiterativi questioni già dedotte dinanzi alla Corte di appello, secondo cui il ricorrente avrebbe formulato ipotesi congetturali e prive di qualsivoglia elemento di supporto; rilevato che il ricorso si limita a riproporre la questione, non specificando in alcun modo quale sarebbero gli elementi di fatto che, eventualmente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato, sicchè il ricorso deve ritenersi generico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46573/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLA ANTONIO nato a PESCARA il 31/07/1965 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Sola avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso (entrambi incentrati sulla sussistenza del dolo) sono reiterativi questioni già dedotte dinanzi alla Corte di appello, secondo cui il ricorrente avrebbe formulato ipotesi congetturali e prive di qualsivoglia elemento di supporto; rilevato che il ricorso si limita a riproporre la questione, non specificando in alcun modo quale sarebbero gli elementi di fatto che, eventualmente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato, sicchè il ricorso deve ritenersi generico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLA ANTONIO nato a PESCARA il 31/07/1965 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Sola avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso (entrambi incentrati sulla sussistenza del dolo) sono reiterativi questioni già dedotte dinanzi alla Corte di appello, secondo cui il ricorrente avrebbe formulato ipotesi congetturali e prive di qualsivoglia elemento di supporto; rilevato che il ricorso si limita a riproporre la questione, non specificando in alcun modo quale sarebbero gli elementi di fatto che, eventualmente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato, sicchè il ricorso deve ritenersi generico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente