Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46571/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46571/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46571/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CENSO SERGIO nato a PESCARA il 24/01/1989 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Sergio Di Censo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 334, corna secondo, cod.pen. a fronte di una condotta idonea a danneggiare gravemente l'autovettura destinata alla confisca, né può ritenersi che la materialità della condotta possa venir meno per il solo fatto che il mezzo era di modestissimo valore, non risultando affatto che, al momento dei fatti, il mezzo era inutilizzabile; ritenuto che la Corte di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, ha adeguatamente illustrato le ragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (p.5); ritenuto che le censure sul trattamento sanzionatorio sono del tutto generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46571/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 334, corna secondo, cod.pen. a fronte di una condotta idonea a danneggiare gravemente l'autovettura destinata alla confisca, né può ritenersi che la materialità della condotta possa venir meno per il solo fatto che il mezzo era di modestissimo valore, non risultando affatto che, al momento dei fatti, il mezzo era inutilizzabile; ritenuto che la Corte di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, ha adeguatamente illustrato le ragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (p.5); ritenuto che le censure sul trattamento sanzionatorio sono del tutto generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sequestro del veicolo azione di risarcimento danni da sequestro sottrazione di cose sequestrate confisca penale sequestro conservativo sanzione per violazione stradale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CENSO SERGIO nato a PESCARA il 24/01/1989 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Sergio Di Censo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 334, corna secondo, cod.pen. a fronte di una condotta idonea a danneggiare gravemente l'autovettura destinata alla confisca, né può ritenersi che la materialità della condotta possa venir meno per il solo fatto che il mezzo era di modestissimo valore, non risultando affatto che, al momento dei fatti, il mezzo era inutilizzabile; ritenuto che la Corte di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, ha adeguatamente illustrato le ragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (p.5); ritenuto che le censure sul trattamento sanzionatorio sono del tutto generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidelfite