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Ordinanza — n. 46569/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46569/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46569/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLICHICI PETRU nato il 30/09/1964 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Petru Clichici avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è generico e reiterativo di questioni di fatto compiutamente esaminate dal giudice di appello, posto che ci si duole della mancata assoluzione del ricorrente a fronte del diverso esito del giudizio in favore dei coimputati, non considerando l'obiettiva diversità delle posizioni di questi ultimi; inoltre, il ricorso non si confronta con gli elementi oggettivi che, secondo il ragionamento seguito dalla Corte di appello, sono idonei a dimostrare la consapevolezza dell'imputato che, nel pacchetto occultato sul proprio automezzo, era custodita sostanza stupefacente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46569/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLICHICI PETRU nato il 30/09/1964 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Petru Clichici avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è generico e reiterativo di questioni di fatto compiutamente esaminate dal giudice di appello, posto che ci si duole della mancata assoluzione del ricorrente a fronte del diverso esito del giudizio in favore dei coimputati, non considerando l'obiettiva diversità delle posizioni di questi ultimi; inoltre, il ricorso non si confronta con gli elementi oggettivi che, secondo il ragionamento seguito dalla Corte di appello, sono idonei a dimostrare la consapevolezza dell'imputato che, nel pacchetto occultato sul proprio automezzo, era custodita sostanza stupefacente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti scemata imputabilità dubbio circa il carattere di infrazione capacità di discernimento guida recidiva in stato di ebbrezza cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLICHICI PETRU nato il 30/09/1964 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Petru Clichici avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è generico e reiterativo di questioni di fatto compiutamente esaminate dal giudice di appello, posto che ci si duole della mancata assoluzione del ricorrente a fronte del diverso esito del giudizio in favore dei coimputati, non considerando l'obiettiva diversità delle posizioni di questi ultimi; inoltre, il ricorso non si confronta con gli elementi oggettivi che, secondo il ragionamento seguito dalla Corte di appello, sono idonei a dimostrare la consapevolezza dell'imputato che, nel pacchetto occultato sul proprio automezzo, era custodita sostanza stupefacente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Preside t