Ordinanza — n. 46568/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIZIO MANUEL nato a ROMA il 15/02/1996 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Manuel Finizio avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso sono generici, censurandosi l'esclusione della destinazione dello stupefacente all'uso personale, nonché il complessivo trattamento sanzionatorio, senza specificarsi in maniera compiuta i passaggi motivazionali oggetto di censura; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presi te
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 46568/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presi te
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIZIO MANUEL nato a ROMA il 15/02/1996 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Manuel Finizio avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso sono generici, censurandosi l'esclusione della destinazione dello stupefacente all'uso personale, nonché il complessivo trattamento sanzionatorio, senza specificarsi in maniera compiuta i passaggi motivazionali oggetto di censura; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presi te