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Ordinanza — n. 46567/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46567/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46567/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ADDARIO NATALINA nato a CASALINCONTRADA il 25/12/1956 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 22589 D'ADDARIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 46567/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 22589 D'ADDARIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.

Parole chiave

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attenuazione della pena evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti assistenza riabilitativa sanzioni pecuniarie esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
22589 D'ADDARIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ADDARIO NATALINA nato a CASALINCONTRADA il 25/12/1956 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 22589 D'ADDARIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.

Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico, nonché con riguardo al mancato riconoscimento dell'errore scusabile (pagg. 3-4 della sentenza impugnata); che, quanto al terzo motivo attinente al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive là dove fa riferimento al numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi, dimostranti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i