Ordinanza — n. 46566/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSINO VALERIO nato a ROMA il 23/10/1987 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Valerio Ambrosino avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso sono generici, censurandosi il riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato, nonché il complessivo trattamento sanzionatorio, senza specificarsi in maniera compiuta i passaggi motivazionali oggetto di censura; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 46566/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSINO VALERIO nato a ROMA il 23/10/1987 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Valerio Ambrosino avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso sono generici, censurandosi il riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato, nonché il complessivo trattamento sanzionatorio, senza specificarsi in maniera compiuta i passaggi motivazionali oggetto di censura; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente