Ordinanza — n. 46565/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI ANDREA nato a ROMA il 10/06/1969 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Ferrari avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che con il primo motivo, concernente la destinazione dello stupefacente ad uso personale, è manifestamente infondato, non confrontandosi con i plurimi elementi dai quali la sentenza impugnata ha tratto la prova della destinazione allo spaccio; ritenuto che i motivi inerenti il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ed alla commisurazione della pena tendono a sindacare le valutazioni di merito compiute in ordine alla impossibilità di ritenere il fatto di minima offensività, nonché alla adeguatezza e proporzionalità della pena irrogata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46565/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI ANDREA nato a ROMA il 10/06/1969 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Ferrari avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che con il primo motivo, concernente la destinazione dello stupefacente ad uso personale, è manifestamente infondato, non confrontandosi con i plurimi elementi dai quali la sentenza impugnata ha tratto la prova della destinazione allo spaccio; ritenuto che i motivi inerenti il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ed alla commisurazione della pena tendono a sindacare le valutazioni di merito compiute in ordine alla impossibilità di ritenere il fatto di minima offensività, nonché alla adeguatezza e proporzionalità della pena irrogata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI ANDREA nato a ROMA il 10/06/1969 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Ferrari avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che con il primo motivo, concernente la destinazione dello stupefacente ad uso personale, è manifestamente infondato, non confrontandosi con i plurimi elementi dai quali la sentenza impugnata ha tratto la prova della destinazione allo spaccio; ritenuto che i motivi inerenti il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ed alla commisurazione della pena tendono a sindacare le valutazioni di merito compiute in ordine alla impossibilità di ritenere il fatto di minima offensività, nonché alla adeguatezza e proporzionalità della pena irrogata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Preside