Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46562/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive review of sentencing conversion adequacy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46562/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to convert a custodial sentence into a fine, arguing the substitution was inadequate. The court held that since the appellate court provided sufficient reasoning regarding the risk of non-compliance, no substantive review was required at the final instance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 167 c.p.p.: When an appellate court provides adequate reasoning on the inadequacy of a substituted fine, the final court cannot review the merits of the conversion decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
substituted fine conversion inadmissibility appeal custodial sentence substitution adequate reasoning requirement final instance review commutazione della pena pecuniaria adeguamento della pena pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 167 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAIRI NAZIR nato il 19/05/1992 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Nazir Nairi avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che con il ricorso si esclusivamente la mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, rispetto alla quale la Corte di appello ha fornito una motivazione concernente l'inadeguatezza della pena sostitutiva; ritenuto che a fronte del ritenuto fondato rischio di inadempimento della pena pecuniaria, deve ritenersi che sia stata fornita un'adeguata motivazione, non sindacabile nel merito in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Pre ente