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Ordinanza — n. 46561/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it requests merit review of evidence and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46561/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's factual reconstruction based solely on victim statements and the denial of specific statutory exemptions. The court ruled that these arguments merely requested a re-evaluation of the evidence without demonstrating a manifest illogicality in the appellate court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod.pen.; Art. 545-bis cod.proc.pen.: Appeals challenging the factual reconstruction of events or the application of statutory exemptions are inadmissible if they amount to a request for a new assessment of the evidence without proving a manifest contradiction or illogicality in the lower court's motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual reconstruction review statutory exemption denial evidence re-evaluation request manifest illogicality standard recidivism sentencing increase substitute penalty discretion reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod.pen.
Art. 545-bis cod.proc.pen.
art 393-bis cod.pen
art. 545-bis cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERMO SALVATORE nato a NAPOLI il 17/05/1976 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Ermo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che con il ricorso si censura la ricostruzione del fatto, effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone offese, senza tener conto delle restanti fonti probatorie, nonché l'insussistenza dei reati contestati, l'omessa esclusione della recidiva ed il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art 393-bis cod.pen.; ritenuto che i motivi attinenti all'attendibilità delle persone offese e, più in generale, alla ricostruzione del fatto (ivi compresa l'insussistenza di elementi fondanti la scriminante di cui all'art. 393-bis cod.pen.), si risolvono in una non consentita richiesta di rivalutazione nel merito del quadro probatorio, senza che emerga la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ritenuto che la Corte di appello ha motivatamente riconosciuto i presupposti per disporre l'aumento di pena per la recidiva, rinvenendo elementi idonei a dimostrare che la reiterazione delle condotte delittuose è dimostratrice di una spiccata pericolosità sociale; ritenuto che la mancata sostituzione della pena ex art. 545-bis cod.proc.pen. non è censurabile in cassazione, avendo la Corte di appello fatto correttamente uso del potere del giudice di valutare nel merito l'adeguatezza delle pene sostitutive rispetto alla gravità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere esten