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Ordinanza — n. 46559/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46559/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESPARUL FLORIN MIHAI nato il 24/02/1988 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Florin Mihai Vesparul avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, nella misura in cui censura il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche non considerando i plurimi, gravi e non superabili elementi sulla base dei quali la Corte di appello ha valutato l'estrema pericolosità della condotta di resistenza posta in essere dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46559/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESPARUL FLORIN MIHAI nato il 24/02/1988 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Florin Mihai Vesparul avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, nella misura in cui censura il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche non considerando i plurimi, gravi e non superabili elementi sulla base dei quali la Corte di appello ha valutato l'estrema pericolosità della condotta di resistenza posta in essere dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione libera della pena motivi di cassazione impedimento di un atto dell'autorità rinuncia al dibattimento orale censura costituzionale sanzione disciplinare dell'avvocato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESPARUL FLORIN MIHAI nato il 24/02/1988 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Florin Mihai Vesparul avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, nella misura in cui censura il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche non considerando i plurimi, gravi e non superabili elementi sulla base dei quali la Corte di appello ha valutato l'estrema pericolosità della condotta di resistenza posta in essere dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presiden