Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46558/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46558/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46558/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AUGELLI BENITO GIAMPIERO nato a SAN SEVERO il 28/03/1960 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Benito Giampiero D'Augelli avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è meramente reiterativo di questioni in punto di fatto adeguatamente esaminate dalla Corte di appello, che ha compiutamente motivato in ordine all'insussistenza della scriminante invocata; ritenuto che il ricorrente propone una ricostruzione dei fatti alternativa e del tutto disancorata dalle risultanze dibattimentali per come riportate nella sentenza di appello, omettendo di considerare che la condotta dei pubblici agenti non integrava affatto l'atto arbitrario, bensì era mera conseguenza della condotta violenta tenuta dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46558/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AUGELLI BENITO GIAMPIERO nato a SAN SEVERO il 28/03/1960 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Benito Giampiero D'Augelli avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è meramente reiterativo di questioni in punto di fatto adeguatamente esaminate dalla Corte di appello, che ha compiutamente motivato in ordine all'insussistenza della scriminante invocata; ritenuto che il ricorrente propone una ricostruzione dei fatti alternativa e del tutto disancorata dalle risultanze dibattimentali per come riportate nella sentenza di appello, omettendo di considerare che la condotta dei pubblici agenti non integrava affatto l'atto arbitrario, bensì era mera conseguenza della condotta violenta tenuta dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reati contro la pubblica autorità aggressione fisica polizia e ordine pubblico reati violenti impedimento di un atto dell'autorità atti impugnabili
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AUGELLI BENITO GIAMPIERO nato a SAN SEVERO il 28/03/1960 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Benito Giampiero D'Augelli avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è meramente reiterativo di questioni in punto di fatto adeguatamente esaminate dalla Corte di appello, che ha compiutamente motivato in ordine all'insussistenza della scriminante invocata; ritenuto che il ricorrente propone una ricostruzione dei fatti alternativa e del tutto disancorata dalle risultanze dibattimentali per come riportate nella sentenza di appello, omettendo di considerare che la condotta dei pubblici agenti non integrava affatto l'atto arbitrario, bensì era mera conseguenza della condotta violenta tenuta dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Pre$ide e