Ordinanza — n. 46557/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOFFALDANO FRANCO nato a TORINO il 14/11/1970 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Toffaldano avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è meramente reiterativo di questioni in punto di fatto adeguatamente esaminate dalla Corte di appello, che ha compiutamente motivato in ordine all'insussistenza di ragioni giustificatrici dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, nonché alla condotta integrante il reato di cui all'art. 336 cod.pen.; ritenuto che il ricorrente propone una ricostruzione dei fatti alternativa e del tutto disancorata dalle risultanze dibattimentali per come riportate nella sentenza di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 336 cod.pen; Ordinanza — n. 46557/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod.pen.; ritenuto che il ricorrente propone una ricostruzione dei fatti alternativa e del tutto disancorata dalle risultanze dibattimentali per come riportate nella sentenza di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOFFALDANO FRANCO nato a TORINO il 14/11/1970 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Toffaldano avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è meramente reiterativo di questioni in punto di fatto adeguatamente esaminate dalla Corte di appello, che ha compiutamente motivato in ordine all'insussistenza di ragioni giustificatrici dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, nonché alla condotta integrante il reato di cui all'art. 336 cod.pen.; ritenuto che il ricorrente propone una ricostruzione dei fatti alternativa e del tutto disancorata dalle risultanze dibattimentali per come riportate nella sentenza di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presi te