Ordinanza — n. 46555/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO AMATH TIDIANE (CUI 02Y8K21) nato il 08/05/1979 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Diallo Amath Tidiane avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi attingono la determinazione della pena ed il riconoscimento della recidiva; ritenuto che, rispetto ad entrambi tali aspetti, la Corte di appello ha motivato esaustivamente e senza che emergano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, specificando espressamente che la violenza e l'aggressività mostrata dall'imputato nel contrapporsi ai pubblici agenti è tale da giustificare la determinazione della pena base in misura significativamente superiore rispetto al minimo edittale, partimenti, tale condotta è stata ritenuta manifestazione ulteriore della propensione a delinquere dell'imputato; ritenuto che la sentenza impugnata motiva puntualmente e nel merito sulle questioni oggetto di ricorso, senza che emergano vizi rilevabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46555/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO AMATH TIDIANE (CUI 02Y8K21) nato il 08/05/1979 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Diallo Amath Tidiane avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi attingono la determinazione della pena ed il riconoscimento della recidiva; ritenuto che, rispetto ad entrambi tali aspetti, la Corte di appello ha motivato esaustivamente e senza che emergano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, specificando espressamente che la violenza e l'aggressività mostrata dall'imputato nel contrapporsi ai pubblici agenti è tale da giustificare la determinazione della pena base in misura significativamente superiore rispetto al minimo edittale, partimenti, tale condotta è stata ritenuta manifestazione ulteriore della propensione a delinquere dell'imputato; ritenuto che la sentenza impugnata motiva puntualmente e nel merito sulle questioni oggetto di ricorso, senza che emergano vizi rilevabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO AMATH TIDIANE (CUI 02Y8K21) nato il 08/05/1979 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Diallo Amath Tidiane avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi attingono la determinazione della pena ed il riconoscimento della recidiva; ritenuto che, rispetto ad entrambi tali aspetti, la Corte di appello ha motivato esaustivamente e senza che emergano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, specificando espressamente che la violenza e l'aggressività mostrata dall'imputato nel contrapporsi ai pubblici agenti è tale da giustificare la determinazione della pena base in misura significativamente superiore rispetto al minimo edittale, partimenti, tale condotta è stata ritenuta manifestazione ulteriore della propensione a delinquere dell'imputato; ritenuto che la sentenza impugnata motiva puntualmente e nel merito sulle questioni oggetto di ricorso, senza che emergano vizi rilevabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La PresideO