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Ordinanza — n. 46553/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as lower court's fact-finding lacks logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46553/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred in evaluating evidence and reconstructing facts based solely on the victim's testimony. The court rejected this, ruling that the lower court's decision was exhaustive and free from logical contradictions, thus precluding a new factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal against a judgment of fact is inadmissible if the lower court's reasoning is exhaustive and free from obvious illogicality or contradiction, as the supreme court cannot re-evaluate factual findings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-evaluation of facts logical contradiction standard appellate court reasoning Cassazione procedural limits sufficienza della testimonianza testimonianza della vittima prova oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO CARMELO nato a MESSINA il 29/06/1970 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmelo D'Agostino avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso si limita ad invocare una diversa valutazione del materiale probatorio, in particolare con riguardo alla ricostruzione del fatto così come effettuata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, rispetto alle quali l'imputato oppone la propria diversa versione; ritenuto che la Corte di appello ha motivato esaustivamente e senza che emergano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, sicchè non è consentito in questa sede rinnovare la valutazione in punto di fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presi, ente