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Ordinanza — n. 46551/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility as plea bargain issues cannot be challenged in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46551/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant attempted to challenge the plea bargain agreement regarding sentencing and non-punishment grounds. The appellant argued the lower court failed to examine potential causes of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such challenges are barred since the appellant, by accepting the plea, waived the right to contest the prosecution's charges and the resulting agreement.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, the defendant cannot raise cassation complaints concerning the agreement itself or the waiver of the right to contest the prosecution.

Parole chiave

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plea bargain inadmissible appeal waiver of rights non-punishment grounds cassation procedure verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consegue l'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge, non avendo la sentenza esaminato - si assume - la eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla riconosciuta recidiva, operata la diminuzione per il rito.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge, non avendo la sentenza esaminato - si assume - la eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto
Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino
191134; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSIGBEMHE GODWIN nato il 05/02/1996 avverso la sentenza del 20/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAin10111:1121belltair- 'tuffi udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Osigbemhe Godwin ricorre per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Verona il 20 aprile 2023 ha applicato allo stesso, imputato del reato di furto consumato aggravato in abitazione, fatto commesso il 9 giugno 2022, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla riconosciuta recidiva, operata la diminuzione per il rito.

Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge, non avendo la sentenza esaminato - si assume - la eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. La descritta censura non rientra tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza va conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191134; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270). Del resto, nel caso di specie vi è stringato ma sufficiente richiamo alle fonti di prova raccolte. Anche per ciò che riguarda la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze e la congruità della pena, la costante giurisprudenza della S.C., nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il Giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni.

Né l'imputato può avere interesse a lamentare siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione coincide esattamente con la volontà pattizia; attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Da quanto esposto consegue, come questa Corte più volte ha avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Consegue l'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in