Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague lack of motivation without legal or factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Angelo Amato inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. Amato argued that the lower court's decision lacked sufficient motivation regarding the evidence of the alleged crime. The court rejected this claim as a vague deduction devoid of specific legal or factual reasons to support annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it consists merely of vague allegations lacking specific legal or factual grounds to substantiate the request for annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ANGELO nato a ROMA il 27/09/1976 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Angelo Amato ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 7 giugno 2022 ha confermato integralmente la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Roma il 27 aprile 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 23 marzo 2021, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente vizio di motivazione, che sarebbe insufficiente, inadeguata e priva di completezza in relazione alla tesi difensiva della insussistenza o mancanza di prova del fatto contestato. Il ricorso è manifestamente infondato poiché si sostanzia in una vaga deduzione priva delle ragioni di diritto o dei dati di fatto idonei a sostenere, già in linea astratta, la richiesta di annullamento. Discende la statuizione in dispositivo. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ott