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Ordinanza — n. 46545/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46545/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46545/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBIASE ALESSANDRO nato a FOGGIA il 05/10/1974 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Alessandro Lambiase ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 18 gennaio 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Torino 1'8 luglio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 6 luglio 2020, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46545/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta la mancata verifica da parte dei Giudici di merito circa la sussistenza della possibilità di applicazione nel caso di specie dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici ed il ricorso prospetta una deduzione estremamente vaga e non specifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Parole chiave

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asserzione difendibile azione intesa alla dichiarazione di responsabilità legittimazione ad agire risposta alla petizione legittimazione a contestare licenza allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta la mancata verifica da parte dei Giudici di merito circa la sussistenza della possibilità di applicazione nel caso di specie dell'art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBIASE ALESSANDRO nato a FOGGIA il 05/10/1974 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Alessandro Lambiase ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 18 gennaio 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Torino 1'8 luglio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 6 luglio 2020, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta la mancata verifica da parte dei Giudici di merito circa la sussistenza della possibilità di applicazione nel caso di specie dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici ed il ricorso prospetta una deduzione estremamente vaga e non specifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ot