Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46542/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to address the court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46542/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it merely reiterated issues already resolved in the lower court decisions without presenting new arguments. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing the prosecution failed to prove the drug's purpose was for resale, but the court found this claim insufficiently substantiated. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192 c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates issues already decided by the lower courts without addressing the reasoning or presenting new facts or legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility drug trafficking conviction reiterative appeal grounds Article 192 Code of Criminal Procedure Article 73 drug possession attendibilità dei testimoni allegazione motivata allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 cod. proc. pen.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen. e 73 del d.P.R.
Art. 73 comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATIELLO LUIGI nato a ASCOLI SATRIANO il 22/04/1965 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Luigi Pignatiello ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 16 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Foggia il 19 settembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 18 settembre 2019, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) sotto il profilo della mancata dimostrazione nel caso di specie, con onere a carico del P.M., della finalità della detenzione della droga alla cessione ad altri. Il ricorso è manifestamente infondato. Il motivo è meramente reiterativo di questione che è stata già affrontata e risolta sia nella sentenza impugnata che (amplius) in quella di primo grado, da leggere insieme, essendosi valorizzati in maniera non illogica né incongrua da parte dei Giudici di merito i seguenti elementi: la rilevante quantità complessiva di droga, le modalità di conservazione della stessa e le condizioni economiche dell'imputato, che non risulta - né si è definito - assuntore di droga.

Il ricorso, in altri termini, ripete assunti già svolti e non si confronta effettivamente con la motivazione della decisione impugnata. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il