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Ordinanza — n. 46537/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46537/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46537/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCIO ROSARIO nato a PALERMO il 24/10/1980 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Rosario Curcio ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 3 ottobre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Caltanissetta il 6 aprile 2022 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46537/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Parole chiave

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ricorso per cassazione censura dell'accertamento dei fatti ricusazione del pubblico ministero carenza di credibilità oggettiva responsabilità penale incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCIO ROSARIO nato a PALERMO il 24/10/1980 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Rosario Curcio ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 3 ottobre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Caltanissetta il 6 aprile 2022 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta vizio di motivazione: per avere fondato la prova della responsabilità dell'imputato su di un documento che non atterrebbe al capo di imputazione; e in ragione della eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambi i motivi sono meramente reiterativi di questioni già dedotte in appello e già affrontate e risolte, con motivazione (che si rinviene alle pp. 1-2 della sentenza impugnata) che risulta adeguata, congrua, logica ed immune da vizi deducibili in sede di legittimità.

Il ricorso, in altri termini, non si confronta effettivamente con la motivazione della decisione impugnata, limitandosi a ribadire quanto già sostenuto con l'impugnazione di merito. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 o