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Ordinanza — n. 46532/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46532/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46532/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE FELICE nato a TERMINI IMERESE il 23/03/1979 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Felice Marchese ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 13 luglio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Termini Imerese il 1° aprile 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida senza patente, fatto commesso il 19 novembre 2017, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46532/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Entrambi i motivi sono, in realtà, meramente reiterativi di questioni già dedotte in appello e già affrontate e risolte, con motivazione (che si rinviene alle pp. 4-5 della sentenza impugnata) che risulta adeguata, congrua, logica ed immune da vizi deducibili in sede di legittimità. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo cagioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili attendibilità dei testimoni mancanza di prova prove tardive testimone a carico facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE FELICE nato a TERMINI IMERESE il 23/03/1979 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Felice Marchese ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 13 luglio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Termini Imerese il 1° aprile 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida senza patente, fatto commesso il 19 novembre 2017, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge: con il primo motivo, in particolare, contesta l'affermazione di penale responsabilità, non emergendo, a suo avviso, la prova della definitività del precedente accertamento di violazione del codice della strada analoga a quella contestata; con l'ulteriore motivo denuncia il trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della mancata applicazione del minimo edittale e delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

Entrambi i motivi sono, in realtà, meramente reiterativi di questioni già dedotte in appello e già affrontate e risolte, con motivazione (che si rinviene alle pp. 4-5 della sentenza impugnata) che risulta adeguata, congrua, logica ed immune da vizi deducibili in sede di legittimità. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo cagioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottob