Ordinanza — n. 46531/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRISCI PAOLO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 09/01/1988 MARINO SALVATORE nato a NAPOLI il 20/11/1976 SCOTTO ANTONIO nato a NAPOLI il 19/08/1998 SOLLA RAFFAELE nato a NAPOLI il 10/03/1977 SPARACO GIUSEPPE nato a CASERTA il 14/11/1980 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Paolo Crisci, Antonio Scotto, Giuseppe Sparaco, Salvatore Marino e Raffaele Solla ricorrono, tramite separati ricorsi curati dai rispettivi Difensori, per la cassazione della sentenza con cui il 4 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della decisione con cui il G.u.p. del Tribunale di Napoli il 16 giugno 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati responsabili della violazione degli artt. 74, comma 6 (Paolo Crisci, Antonio Scotto, Salvatore Marino e Raffaele Solla), e 73, comma 5 (Paolo Crisci, Giuseppe Sparaco, Salvatore Marino e Raffaele Solla), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi tra il 2017 ed il 2019, condannando ciascuno degli imputati alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendole, le sanzioni; con conferma nel resto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46531/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Salvatore Marino si affida a due motivi con i quali si duole promiscuamente di violazione di legge e di vizio di motivazione, in relazione alla - si stima - errata applicazione della pena ex artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen. ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Raffaele Solla, infine, denunzia errata qualificazione giuridica del fatto (art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990).
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRISCI PAOLO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 09/01/1988 MARINO SALVATORE nato a NAPOLI il 20/11/1976 SCOTTO ANTONIO nato a NAPOLI il 19/08/1998 SOLLA RAFFAELE nato a NAPOLI il 10/03/1977 SPARACO GIUSEPPE nato a CASERTA il 14/11/1980 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Paolo Crisci, Antonio Scotto, Giuseppe Sparaco, Salvatore Marino e Raffaele Solla ricorrono, tramite separati ricorsi curati dai rispettivi Difensori, per la cassazione della sentenza con cui il 4 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della decisione con cui il G.u.p. del Tribunale di Napoli il 16 giugno 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati responsabili della violazione degli artt. 74, comma 6 (Paolo Crisci, Antonio Scotto, Salvatore Marino e Raffaele Solla), e 73, comma 5 (Paolo Crisci, Giuseppe Sparaco, Salvatore Marino e Raffaele Solla), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi tra il 2017 ed il 2019, condannando ciascuno degli imputati alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendole, le sanzioni; con conferma nel resto.
Paolo Crisci si affida a due motivi con i quali denunzia promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, sia quanto all'omesso riconoscimento del minimo edittale della pena sia quanto al mancato riconoscimento di un minimo aumento per la continuazione tra i reati. Antonio Scotto lamenta, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione dell'art.129 cod. proc. pen. Giuseppe Sparaco censura, con un unico complessivo motivo, difetto di motivazione e violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. sotto il profilo della dosimetria della pena.
Salvatore Marino si affida a due motivi con i quali si duole promiscuamente di violazione di legge e di vizio di motivazione, in relazione alla - si stima - errata applicazione della pena ex artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen. ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Raffaele Solla, infine, denunzia errata qualificazione giuridica del fatto (art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990).
2. Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello.
L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da emettersi de plano. Ed è appena il caso di notare che, per quanto riguarda Salvatore Marino, vi è un errore materiale - refuso alla p. 7 della motivazione ma che il dispositivo è corretto, come da accordo.
3. Essendo, dunque, le impugnazioni inammissibili e non ravvisandosi, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom