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Ordinanza — n. 46530/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46530/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46530/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la giustificazione della condanna sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria e la prova della penale responsabilità non risulterebbe sicura; si sarebbe dovuta ritenere sussistente la causa di giustificazione dello stato di necessità Il ricorso è inammissibile, poichè a sola firma dell'imputato avverso sentenza adottata successivamente all'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale. Le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)».

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 39 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46530/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, ord. n. 54681 del 03/12/2018, Zhair Ahmed, Rv. 274636). La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50). Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

Parole chiave

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asserzione difendibile allegazione motivata motivi di cassazione allegazioni di persecuzione contraddittorie difetto di prova del nesso causale ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio,• l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGESE LUIGI nato a PUTIGNANO il 22/06/1984 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI'dato avviso alle parti; udita larelazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Luigi Argese ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 12 ottobre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 9 novembre 20202 lo ha riconosciuto responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatto commesso il 28 giugno 2014, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi con cui censura vizio di motivazione:

1) la giustificazione della condanna sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria e la prova della penale responsabilità non risulterebbe sicura;

2) si sarebbe dovuta ritenere sussistente la causa di giustificazione dello stato di necessità Il ricorso è inammissibile, poichè a sola firma dell'imputato avverso sentenza adottata successivamente all'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale. Le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)».

Né l'autentica della firma del ricorrente da parte di Difensore vale a mutare la paternità dell'atto, che rimane esclusiva dell'imputato (infatti, «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. peni dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio,• l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata»:

Sez. 6, ord. n. 54681 del 03/12/2018, Zhair Ahmed, Rv. 274636). La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50). Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammen