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Ordinanza — n. 46527/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds reiterating appellate court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46527/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were merely reiterative of issues already fully addressed and resolved by the appellate court. The appellant challenged the conviction for violation of Article 73 of the 1990 Decree-Law, specifically contesting the lack of reclassification under paragraph 5 and the exclusion of the 'mafiosity' aggravating circumstance. The court found the appeal manifestly unfounded as the lower court's reasoning was adequate, logical, and immune from defects justifying a review under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely reiterative of issues already decided by the appellate court with adequate and logical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds mafiosity aggravating Article 616 c.p.p. violation of law audizione delle parti forza di cosa giudicata parziale ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 1 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
del Tribunale di Bari il 9 giugno 2014, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R.
Art. 73 comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
del Tribunale di Bari il 9 giugno 2014, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R.
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARTIPILO GIOVANNI nato a BARI il 28/02/1985 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Giovanni Partipilo ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 4 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Bari il 9 giugno 2014, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l'aggravante della "nnafiosità", fatto commesso dal 6 al 29 novembre 2003, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge: con il primo motivo, in particolare, contesta la mancata riqualificazione del reato nella violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; con l'ulteriore denunzia la mancata esclusione dell'aggravante speciale della "mafiosità". Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Entrambi i motivi sono meramente reiterativi di questioni già dedotte in appello e già affrontate e risolte, con motivazione che risulta adeguata, congrua, logica ed immune da vizi deducibili in sede di legittimità (v. pp. 7-9 della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 o