Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague grounds and lack of specific argumentation against the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Luigi Damiani inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. Damiani argued that the appellate court failed to verify the applicability of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding sentencing possibilities. The court rejected this claim as the lower court's decision was sufficiently motivated by significant evidence and free from logical or legal defects, while the appeal's grounds were deemed extremely vague and non-specific.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are vague and fail to provide a specific, argumentative critique of the lower court's decision, which must be sufficiently motivated by evidence and free from logical or legal flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANI LUIGI nato a BARI il 21/06/1966 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; U`- Motivi della decisione Luigi Damiani ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari 1111 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Bari il 7 aprile 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 15 ottobre 2014, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, riqualificato il fatto in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta la mancata verifica da parte dei Giudici di merito circa la sussistenza delle possibilità per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici ed il ricorso prospetta una deduzione estremamente vaga e non specifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19